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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 e 5 OTTOBRE 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
COME SI VOTA
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ogni scheda elettorale reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco è/sono riportato/i il/i contrassegno/i della/e lista/e cui/ai quali il candidato è collegato. Si illustra di seguito una guida semplice per una corretta espressione del voto, distinguendola tra comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti comma 3 e comma 3bis, Art. 2, legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 e s.m.i. Art. 2 Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. 2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata. 3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. ––––– In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i candidati al consiglio. Le stesse preferenze dell’esempio appena descritto possono essere espresse anche nel seguente modo: ––––– Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui collegata. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista allo stesso collegata. ––––– Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui non collegata ed uno o due candidati consiglieri tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso non collegata e/o scrivendo il cognome del candidato o dei candidati consiglieri. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista, non collegata al candidato sindaco, e per la/il candidata/o consigliere. ––––– Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista. ––––– Si può esprimere un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell’apposita riga, tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il cognome del candidato consigliere. In caso di due candidati consiglieri con lo stesso cognome occorre aggiungere, al cognome, anche il nome. In questo caso la preferenza espressa si estende al candidato alla carica di sindaco ed è valida anche per la lista per il/la candidato/a consigliere. Il solo segno sul contrassegno della lista estende il voto al candidato sindaco collegato. In questo caso il voto è valido per la lista contrassegnata e per il candidato sindaco. ––––– Si può votare un candidato alla carica di sindaco senza esprimere nessun’altra preferenza. In questo caso il voto è valido solo per il candidato sindaco senza che il voto si estenda alla lista ad esso collegata. –––––

  
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